Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (6) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2418:oj#art-2