Art. 4
In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
(3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5.
(6) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.
(7) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.
(8) GU n. L 79 del 21. 2. 1985, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2361:oj#art-4