Art. 4

In vigore dal 31 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1. (2) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1. (3) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1. (5) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 5. (6) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. (8) GU n. L 79 del 21. 2. 1985, pag. 7.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2361:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 1987/2361 | Portale Normativo