Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:
In vigore dal 31 lug 1987
1. L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 19
1. La dichiarazione di cui all'articolo 18 deve essere fatta sul formulario IM previsto all' del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio (1).
2. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 devono inoltre figurare, all'occorenza:
- nel riquardo 44, gli estremi dell'autorizzazione,
- nel riquadro 47, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi all'importazione applicabili.
3. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere alle specificazioni indicate nell'autorizzazione.
(1) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4. » 2. L'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 21
1. La dichiarazione di immissione in libera pratica compilata nel quadro del sistema di rimborso deve inoltre recare, nel riquadro 44, gli estremi dell'autrizzazione.
2. La designazione delle merci figurante nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 deve corrispondere ale specificazioni indicate nell'autorizzazione ».
3. L'articolo 22 è soppresso.
4. All'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
« 3. Ove si applichi il paragrafo 2, la dichiarazione inclusa deve anche recare, nel riquadro 44, gli estremi della domanda di autorizzazione ».
5. Nell'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Ove si applichino i paragrafi 1 e 2, occorre allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 18 o 21 un documento redatto dal dichiarante e recante le seguenti indicazioni, sempreché queste siano necessarie e non possano essere inserite nel riquadro 44:
a) nome o ragione sociale ed indiririzzo di chi richiede il regime quando trattasi di persona diversa dal dichiarante;
b) nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore, quando trattasi di persona diversa dal richiedente e dal dichiarante;
c) natura dell'operazione di perfezionamento;
d) designazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori;
e) tasso di rendimento o, se del caso, modo di fissazione di tale tasso;
f) lasso di tempo consentito per ricevere una delle destinazioni doganali previste all'articolo 18 o 27, del regolamento di base;
g) luogo in cui si intende effettuare l'operazione di perfezionamento.
Il documento così allegato fa parte integrante della dichiarazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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