Art. 2
In vigore dal 30 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 29.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 67.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2288:oj#art-2