Art. 1
Per la campagna 1987/1988 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:
In vigore dal 30 lug 1987
A. Prodotti della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune:
1) vino rosso:
4,48 ECU/% vol effettivo/hl;
2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3:
4,23 ECU/% vol effettivo/hl;
3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner:
89,63 ECU/hl;
4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune:
2,61 ECU/% vol effettivo/hl;
5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune:
2,80 ECU/% vol totale/hl;
6) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, delle seguenti sottovoci:
22,05 C II: 69 ECU/hl;
22.05 C III:
a) di 15 % vol, che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/1: 69 ECU/hl;
b) altri: 75,20 ECU/hl;
22,05 C IV: 92 ECU/hl;
22.05 C V: 99,30 ECU/hl;
7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune:
22.05 C II: 60,60 ECU/hl;
22.05 C III: 64,80 ECU/hl;
22.05 C IV: 78,40 ECU/hl;
22.05 C V: 86,70 ECU/hl.
B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono aumentati di 1 ECU per % vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion.
C. Prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune:
1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune:
a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl;
b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl;
2) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % in peso, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune:
a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl;
b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl.
D. L'importo forfettario per hl da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a:
- 42,30 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di due litri o meno,
- 21,15 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiori a due litri e non superiori a 20 litri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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