Art. 1

Per la campagna 1987/1988 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

In vigore dal 30 lug 1987
A. Prodotti della sottovoce 22.05 C della tariffa doganale comune: 1) vino rosso: 4,48 ECU/% vol effettivo/hl; 2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3: 4,23 ECU/% vol effettivo/hl; 3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner: 89,63 ECU/hl; 4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4 b) del capitolo 22 della tariffa doganale comune: 2,61 ECU/% vol effettivo/hl; 5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4 a) del capitolo 22 della tariffa doganale comune: 2,80 ECU/% vol totale/hl; 6) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, delle seguenti sottovoci: 22,05 C II: 69 ECU/hl; 22.05 C III: a) di 15 % vol, che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/1: 69 ECU/hl; b) altri: 75,20 ECU/hl; 22,05 C IV: 92 ECU/hl; 22.05 C V: 99,30 ECU/hl; 7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4 c) del capitolo 22 della tariffa doganale comune, destinato ad essere trasformato in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune: 22.05 C II: 60,60 ECU/hl; 22.05 C III: 64,80 ECU/hl; 22.05 C IV: 78,40 ECU/hl; 22.05 C V: 86,70 ECU/hl. B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono aumentati di 1 ECU per % vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion. C. Prodotti della voce 20.07 della tariffa doganale comune: 1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune: a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl; b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl; 2) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % in peso, delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune: a) bianchi: 3,84 ECU/% vol potenziale/hl; b) altri: 4,07 ECU/% vol potenziale/hl. D. L'importo forfettario per hl da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a: - 42,30 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di due litri o meno, - 21,15 ECU/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiori a due litri e non superiori a 20 litri.
Storico versioni

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