Art. 5

In vigore dal 30 lug 1987
1. Salvo caso di forza maggiore, se il produttore non compie l'operazione di cui all', in conformità degli articoli 18, 19 o 23 del regolamento (CEE) n. 822/87, l'aiuto non è versato. 2. Salvo caso di forza maggiore, se il produttore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. 3. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2 indicando se, ed in quale misura, sia stato dato seguito alle domande che invocano un caso di forza maggiore.
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