Art. 2
In vigore dal 30 lug 1987
1. L'importo dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, è fissato, per % vol potenziale e per ettolitro di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato utilizzato nella seguente misura:
- 1,52 ECU nella Comunità a dieci e 0,66 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a) e C III b);
- 1,32 ECU nella Comunità a dieci e 0,46 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati diversi da quelli di cui al primo trattino;
- 1,69 ECU nella Comunità a dieci e 0,83 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati rettificati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a) e C III b) o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982 nella Comunità a dieci e anteriormente al 1o gennaio 1986 in Spagna, indipendentemente dalla zona di provenienza delle uve;
- 1,49 ECU nella Comunità a dieci e 0,63 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati paragrafo 1, rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino.
2. Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati nel paragrafo 1 viene determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell'allegato del presente regolamento alle indicazioni numeriche fornite alla temperatura di 20 °C dal refrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 della Commissione (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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