Art. 1
In vigore dal 29 lug 1987
L'importo della riduzione del prelievo previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1799/87 per il granturco è pari a:
- 40 ECU/t per le importazioni effettuate fino al 30 settembre 1987;
- 27 ECU/t per le importazioni effettuate a partire dal 1o ottobre 1987.
Storico versioni
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