Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 1987
L'importo della riduzione del prelievo previsto dall' del regolamento (CEE) n. 1799/87 per il granturco è pari a: - 40 ECU/t per le importazioni effettuate fino al 30 settembre 1987; - 27 ECU/t per le importazioni effettuate a partire dal 1o ottobre 1987.
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