Art. 3
In vigore dal 27 lug 1987
1. L'importo della cauzione prevista all' del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 150 ECU/100 kg.
2. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2173/79, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata qualora sia fornita la prova prevista all'articolo 13, paragrafo 4 del regolemanto (CEE) n. 1687/76.
3. La prova è fornita entro il termine previsto dall'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2730/79.
Articolo4
Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue:
Nell'allegato, parte I « Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento », sono aggiunti il seguente punto 34 e la relativa nota in calce:
« 34. Regolamento (CEE) n. 2230/87 della Commissione, del 27 luglio 1987, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione (34).
(34) GU n. L 206 del 28. 7. 1987, pag. 9 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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