Art. 1

In vigore dal 27 lug 1987
1. Si procede alla vendita di una parte delle scorte di carni bovine non disossate detenute da taluni orgainismi d'intervento. Le carni sono destinate ad essere esportate. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84. A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (13). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza. 2. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I. 3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 28 luglio 1987. 4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.
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