Art. 2

In vigore dal 24 lug 1987
1. Il termine di due mesi per la presa in consegna di cui all' del regolamento (CEE) n. 2539/84 è sostituito dal termine di tre mesi. 2. L'esportazione dei prodotti di cui all' deve aver luogo entro sei mesi dalla data della presa in consegna.
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