Art. 2

In vigore dal 24 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24. (3) GU n. L 184 del 6. 7. 1978, pag. 20. (4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 26.
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