Art. 2
In vigore dal 24 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24.
(3) GU n. L 184 del 6. 7. 1978, pag. 20.
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 26.
Storico versioni
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