Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.
(4) GU n. L 21 del 23. 1. 1987, pag. 9.
(5) Vedi pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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