Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
K. E. TYGESEN
(1) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2276:oj#art-2