Art. 2

In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. (2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (3) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.
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