Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:
In vigore dal 23 lug 1987
1) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Nel caso di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, la riduzione dell'importo dell'aiuto è pari all'1 % del prezzo di obiettivo per ciascuna delle quote di produzione di 15 000 tonnellate al di sopra del quantitativo massimo grantito che è superata o realizzata dalla produzione stimata. »;
2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 8
Prima dell'inizio di ogni campagna si procede, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1 e tenendo conto delle previsioni di raccolto, alla stima della produzione di cotone di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87.
Per poter realizzare le previsioni è istituito un regime di dichiarazioni delle superfici seminate ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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