Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è modificato come segue:

In vigore dal 23 lug 1987
1) il testo dell'articolo 7, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Nel caso di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, la riduzione dell'importo dell'aiuto è pari all'1 % del prezzo di obiettivo per ciascuna delle quote di produzione di 15 000 tonnellate al di sopra del quantitativo massimo grantito che è superata o realizzata dalla produzione stimata. »; 2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 Prima dell'inizio di ogni campagna si procede, secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 1 e tenendo conto delle previsioni di raccolto, alla stima della produzione di cotone di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87. Per poter realizzare le previsioni è istituito un regime di dichiarazioni delle superfici seminate ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2276:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo