Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
1. Per « prezzi di mercato » a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 si intendono i prezzi rilevati nella fase del commercio all'ingrosso nei porti di cui all', per una merce franco magazzino, non scaricata, in tali porti.
I prezzi si intendono per un cereale rapportato alla qualità tipo.
2. Qualora per un cereale si prendano in esame i prezzo di mercato rilevati in più di un porto, il prezzo da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell' è pari alla media aritmetica dei prezzi di mercato succitati.
3. Gli Stati membri nei quali sono situati i porti di cui all' comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, i prezzi constatati in detti porti a partire dal mercoledì della settimana precedente, nonché tutti gli elementi che stanno alla base dei prezzi in esame.
4. I prezzi così stabiliti sono diminuiti di un importo forfettario pari a:
- 3 ECU/t per il porto di Southampton;
- 5 ECU/t per i porti di Rouen e Bayonne;
- 7 ECU/t per i porti di Napoli e Bari.
Storico versioni
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