Art. 1
In vigore dal 23 lug 1987
1. Si procede agli acquisti di intervento nei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75 qualora, per almeno due settimane consecutive, il prezzo di mercato, rilevato per ciascuna delle settimane prese in considerazione, si sia mantenuto al di sotto del prezzo di intervento corrispondente a tale settimana.
2. Gli acquisti di intervento sono sospesi qualora il prezzo di mercato rilevato a norma del paragrafo 1 si sia mantenuto per tre settimane consecutive ad un livello pari o superiore al prezzo di intervento in vigore nello stesso periodo.
Tuttavia, restano valide le offerte presentate prima della decisione di sospendere gli acquisti di intervento.
Storico versioni
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