Art. 2
In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 28.
(2) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 7.
(3) Vedi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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