Art. 2

In vigore dal 23 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 28. (2) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 7. (3) Vedi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.
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