Art. 1
In vigore dal 23 lug 1987
1. Le competenti autorità spagnolo sono tenute ad accertare che gli ortofrutticoli contemplati dal regolamento (CEE) n. 3798/85 raccolti nei paesi terzi immessi in libera pratica in uno Stato membro della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,
- siano contabilizzati nel contingente paesi terzi quando sono immessi in consumo in Spagna,
oppure
- non siano immessi in consumo in Spagna qualora il contingente paesi terzi sia esaurito.
2. Ai fini dell'applicazione del disposto del paragrafo 1, le competenti autorità spagnole possono utilizzare in particolare le informazioni contenute nel documento rilasciato ai fini del controllo dell'osservanza delle norme comuni di qualità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2187:oj#art-1