Art. 1

In vigore dal 22 lug 1987
1. Il prezzo minimo all'importazione alle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 è quello indicato nell'allegato I. 2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.
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