Art. 1
In vigore dal 22 lug 1987
1. Il prezzo minimo all'importazione alle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 è quello indicato nell'allegato I.
2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2184:oj#art-1