Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 319 del 14. 11. 1986, pag. 30. ALLEGATO « ALLEGATO Coefficienti applicabili nel Regno Unito 1.2,3 // // // // Coefficiente applicabile // 1.2.3 // Periodo di applicazione // all'orzo trasformato in malto impiegato nella fabbricazione del malt whisky // ai cereali impiegati nella fabbricazione di grain whisky // // // // 1o luglio 1986 - 30 giugno 1987 // 0,519 // 0,509 » // // //
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