Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3466/86 è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 22 lug 1987
1) Il testo dell' è sostituito dal seguente: « Per il periodo dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81 applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di "Scotch-Whisky" sono fissati nell'allegato. » 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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