Art. 2
In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.
(3) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 46.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2163:oj#art-2