Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. (3) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28. (4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16. (5) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 46.
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