Art. 1

In vigore dal 22 lug 1987
1. Relativamente alle conserve di ananassi prodotte nel corso della campagna 1987/1988, in deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84: a) per i contratti eseguiti anteriormente al 1o luglio 1987, il fatto generatore del diritto all'aiuto e il tasso di conversione applicabile al prezzo minimo corrispondono a quelli validi per la campagna 1986/1987; b) per i contratti eseguiti a partire dal 1o luglio 1987, ai fini della determinazione del fatto generatore del diritto all'aiuto e del tasso di conversione applicabile al prezzo minimo, la data dell'inizio di campagna è sostituita dalla data del 1o luglio. 2. Le autorità competenti designate dagli Stati membri si adoperano per far modificare a norma del disposto del paragrafo 1 il prezzo minimo indicato nei contratti conclusi anteriormente al 1o luglio 1987 e non ancora eseguiti alla data del 30 giugno 1987.
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