Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'importo da aggiungere al prezzo minimo delle uve secche non trasformate il primo giorno di ogni mese dal 1o novembre al 1o agosto è fissato a 1,566 ECU per 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4. Per le altre categorie di uva sultanina e per l'uva secca di Corinto, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (5).
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