Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988:
In vigore dal 22 lug 1987
a) il prezzo minimo di cui all' del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva sultanina non trasformata di categoria 4 e
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile all'uva sultanina trasformata di categoria 4
sono quelli che figurano nell'allegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2161:oj#art-1