Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
In caso di applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1320/85, l'aiuto alla produzione di cui all'allegato II, da pagare per i prodotti trasformati a base di pomodoro, è moltiplicato per un coefficiente calcolato per ciascuno Stato membro, secondo la formula seguente: 100 100 + a dove « a » rappresenta la percentuale della quale il quantitativo di pomodori freschi assegnato allo Stato membro in causa è stato maggiorato in conformità dell', paragrafo 1, del suddetto regolamento.
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