Art. 2

In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3. (3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7. (4) GU n. L 281 dell'1. 1. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (6) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (7) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.
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