Art. 2
In vigore dal 22 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.
(3) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(4) GU n. L 281 dell'1. 1. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(6) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(7) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.
Storico versioni
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