Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 574/86 è modificato come segue:
In vigore dal 22 lug 1987
1) All'articolo 3, paragrafo 1 è inserito il seguente comma:
« Tuttavia, in caso di fissazione di una percentuale unica di riduzione, gli Stati membri possono prevedere che i titoli MCS e i titoli di importazione MCS possono essere compilati a mano, con penna ad inchiostro e in lettere maiuscole. »
2) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 6
1. I titoli MCS sono redatti in due copie almeno, di cui una, denominata « copia per il titolare » e contrassegnata con il numero 1 è rilasciata, a scelta del richiedente, al richiedente stesso o al titolare e la seconda, denominata « copia per l'organismo che rilascia il titolo » e contrassegnata con il numero 2, rimane presso l'organismo stesso.
2. Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo » il titolo MCS è rilasciato il quinto giorno feriale successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari.
Il lunedì e il giovedì di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto, la quantità oggetto delle domande di titolo presentate fino al giorno della comunicazione.
Qualora la Commissione fissi una percentuale unica di riduzione applicabile ai quantitativi per i quali è stato richiesto un titolo MCS, detta percentuale viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli interessati possono quindi revocare la domanda di titolo MCS entro i dieci giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione della percentuale, nel qual caso la relativa cauzione è immediatamente svincolata. Se l'interessato non chiede la revoca della domanda, il titolo MCS viene rilasciato allo scadere del termine di dieci giorni feriali di cui sopra. A richiesta dell'interessato, il titolo può essere rilasciato prima dello scadere del termine di dieci giorni.
Quando il titolo MCS è rilasciato per un quantitativo ridotto in applicazione della percentuale unica di riduzione, viene svincolata la cauzione corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità per la quale è stato rilasciato il titolo.
3. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », le domande di rilascio del titolo MCS possono essere presentate esclusivamente nella prima decade di ogni mese. Tuttavia, se il decimo giorno fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, le domande possono essere presentate il primo giorno feriale successivo.
Il secondo giorno feriale successivo allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto, la quantità oggetto delle domande.
4. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », previa accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto, i titoli MCS sono rilasciati il 21 di ogni mese o, se il 21 fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, il primo giorno feriale successivo. Quando le quantità per le quali sono stati richiesti i titoli MCS superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste. Tale percentuale viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Se in seguito all'applicazione della percentuale unica di riduzione un titolo MCS è valido per un quantitativo inferiore a quello richiesto, l'interessato può revocare la domanda di titolo entro i dieci giorni feriali successivi alla data di pubblicazione della percentuale nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La relativa cauzione viene immediatamente svincolata. Se l'interessato non richiede la revoca della domanda, il titolo MCS è rilasciato allo scadere del termine di dieci giorni di cui sopra. A richiesta dell'interessato il titolo può essere rilasciato prima dello scadere del termine di dieci giorni.
Quando il titolo MCS è rilasciato per un quantitativo ridotto in applicazione della percentuale unica di riduzione, viene svincolata la parte di cauzione corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità per la quale è stato rilasciato il titolo MCS.
Se il quantitativo « obiettivo » risultante dall'atto di adesione viene frazionato nel corso dell'anno solare o nel corso della campagna di commercializzazione del relativo prodotto, ai fini dell'applicazione del primo comma ciascuna quota del quantitativo « obiettivo » viene considerata come « quantitativo disponibile. »
3) All'articolo 14, paragrafo 2 i termini « le quantità interessate » sono sostituiti dai termini « le quantità interessate nel corso del mese precedente ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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