Art. 4
In vigore dal 20 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
U. ELLEMANN-JENSEN e non salati // 4 400 // 0 » // // // // //
(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 4. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1986, pag. 16. (3) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag.
Storico versioni
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