Art. 3
Il regolamento (CEE) n. 3513/86 è modificato come segue:
In vigore dal 20 lug 1987
1) nell', paragrafo 1 il volume di 3 500 tonnellate che figura a fianco del numero d'ordine 09.0601 è sostituito da 9 500 tonnellate;
2) nell', paragrafo 3, primo trattino il volume di 1 400 tonnellate è sostituito da 7 400 tonnellate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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