Art. 2

In vigore dal 20 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987 per i semi di colza e di ravizzone e dal 1o agosto 1987 per i semi di girasole. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9. (4) GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30. (5) GU n. L 170 del 28. 6. 1964, pag. 41. (6) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 27.
Storico versioni

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