Art. 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1813/84, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 20 lug 1987
« 1. L'elemento correttore del prezzo indicativo e l'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione è pari all'incidenza, rispettivamente sul prezzo indicativo diminuito del 7,5 %, sull'integrazione o sulla restituzione, del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72. »
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