Art. 2

In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (1) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 19. (3) GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.
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