Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 2194/85 è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 13 lug 1987
« Articolo 1 bis
Nel caso di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85, la riduzione dell'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è pari all'1 % del prezzo di obiettivo per ciascuna delle quote di 11 000 tonnellate di produzione superata o realizzata dalla produzione stimata, al di sopra del quantitativo massimo garantito. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:2133:oj#art-1