Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 2194/85 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 13 lug 1987
« Articolo 1 bis Nel caso di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1491/85, la riduzione dell'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è pari all'1 % del prezzo di obiettivo per ciascuna delle quote di 11 000 tonnellate di produzione superata o realizzata dalla produzione stimata, al di sopra del quantitativo massimo garantito. »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2133:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo