Art. 3
In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. SCHALL HOLBERG
(1) GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 14.
(2) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 3.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 21.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:2114:oj#art-3