Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (1) GU n. C 71 del 19. 3. 1987, pag. 14. (2) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 3. (4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 21. (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
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