Art. 2
In vigore dal 10 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.
(4) GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 19.
ALLEGATO
(ECU/t/netto)
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Prezzo di riferimento // // // // ex 03.03 B IV a) 1 aa) // Calamari del genere Loligo, di specie Loligo patagonica, congelati interi, non puliti // 1 071 // // //
Storico versioni
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