Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 202 del 25. 7. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13. (4) GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 19. ALLEGATO (ECU/t/netto) 1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Prezzo di riferimento // // // // ex 03.03 B IV a) 1 aa) // Calamari del genere Loligo, di specie Loligo patagonica, congelati interi, non puliti // 1 071 // // //
Storico versioni

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