Art. 2
In vigore dal 7 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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