Art. 1

In vigore dal 7 lug 1987
In deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2729/81, i titoli di esportazione che comportanto la fissazione anticipata della restituzione relativi ai prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) e alla voce 04.03 della tariffa doganale comune sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, limitatamente alle domande presentate nel periodo compreso tra il 24 e il 30 giugno 1987 inclusi.
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