Art. 2

In vigore dal 7 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987. (3) GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.
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