Art. 1
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:
In vigore dal 7 lug 1987
1. I termini « (in imballaggio) » figuranti nel titolo sono soppressi.
2. È inserito il nuovo punto che segue:
« d) tipo di condizionamento:
1.2 // - in imballaggio di 15 kg netti al massimo // 1,00
Esclusivamente per i mesi di agosto e settembre a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72:
1.2 // - in imballaggio di contenuto superiore a 15 kg netti oppure sfusi in un mezzo di trasporto: // 0,80 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:1997:oj#art-1