Art. 5
In vigore dal 7 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 53.
(3) GU n. L 183 del 3. 7. 1987.
(4) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 42.
(5) GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.
(6) GU n. L 149 del 3. 6. 1986, pag. 19.
Storico versioni
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