Art. 3
In vigore dal 7 lug 1987
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1562/85, i contratti per la prima parte della campagna 1987/1988 possono essere stipulati fino al 31 luglio 1987.
2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1562/85, le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1986.
Storico versioni
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