Art. 2
In vigore dal 6 lug 1987
Il presente regolamento entra in vigore il girono della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 172, del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 76.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1981:oj#art-2