Art. 1
In vigore dal 6 lug 1987
All'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma del regolamento n. 282/67/CEE, i termini « campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 » sono sostituiti dai termini « campagne di commercializzazione 1986/1987, 1987/1988 e 1988/1989 ».
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